Cosa facciamo

Lo statuto dell’Associazione Culturale Re Nudo E.T.S.

Costituzione e scopo

 

Art.1 - Denominazione - sede - durata

•L’Associazione denominata “Associazione Culturale Re Nudo – ETS”, di seguito indicata anche come “Associazione”, è regolata, in via primaria, dal Decreto legislativo 117 del 2017, (di seguito indicato come “Codice del Terzo Settore”).

•L’Associazione ha sede legale nel Comune di Milano.  L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva ed obbligatoria comunicazione agli uffici competenti.

•L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.

•L’Associazione ha durata illimitata.

 

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ETS”

•A decorrere dall’avvenuta iscrizione nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come “RUNTS”), l’acronimo “ETS” o la locuzione "Ente del Terzo Settore" sarà utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

•In caso di cancellazione dal RUNTS, l'acronimo o la locuzione di cui a precedente comma non potrà più utilizzarsi.

 

Art. 3 - finalità e attività

•L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in un contesto di cultura e socialità che metta in contatto, in un hub tanto fisico che multimediale, lettori curiosi e attenti, intellettuali, artisti, musicisti, gruppi teatrali, laboratori, cineclub, spazi sociali, librerie, blog, siti, app, etichette discografiche indipendenti, circoli e altre realtà culturali nate e sviluppate, talvolta in modo informale, accomunate dal modo anticonformista di pensare e porsi di fronte alla creazione di momenti artistici e sociali. 

•Le finalità di cui al precedente comma potranno essere perseguite anche attraverso convegni, presentazioni, concerti, performance teatrali, rassegne cinematografiche, eventi espositivi, gruppi di lettura e di ascolto.

•In particolare, l'Associazione persegue le finalità di cui al precedente comma attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, c. 1, lett.  del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; 

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 

 w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e  degli  utenti  delle attività  di  interesse  generale, promozione delle pari opportunità e  delle  iniziative  di  aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo  27  della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di  acquisto  solidale  di  cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

•Ai fini dello svolgimento della attività di interesse generale di cui al precedente comma, l'Associazione, a titolo esemplificativo, intende operare attraverso le seguenti attività:

•promuovere la conoscenza, e la visita, di alcuni Centri Minori e luoghi artistici spesso sconosciuti di assoluta qualità, artistica, paesaggistica, architettonica;

•produzione audiovisivi sui luoghi insoliti e segreti delle città della Lombardia;

•organizzazione di rassegna cinematografica dedicata ai film delle Avanguardie Storiche del Novecento e ai film della cosiddetta Hippie Exploitation;

•promozione di una rassegna dei lavori underground di giovani Filmmaker e Videoartisti

•produzione di eventi espositivi dedicati all’editoria alternativa, storica e contemporanea italiana;

•produzione di video sui luoghi suggestivi e da scoprire della regione Lombardia: bellezze naturalistiche - monti, laghi, fiumi – e architettoniche – abbazie, cascine, aziende agricole – poco conosciute;

•promozione del patrimonio vinicolo della Lombardia dove sono oltre 22mila gli ettari coltivati a vigne tra piccoli borghi, abbazie medievali e sontuosi castelli. Otto “le strade del vino” a coprire pressoché tutte le zone della Lombardia: dalle montagne ai laghi, dai colli alla pianura;

•organizzazione di reading teatrali dove il rifiuto della guerra è il comune denominatore: sul movimento hippie americano, dove si evince che “Peace & Love” non era un semplice slogan, ma una vera e propria filosofia di vita; sulla guerra in Vietnam, dove uno ex marine racconta la sua presa di coscienza sull’orrore e l’inutilità di quel conflitto;

•serate di presentazione di libri, film e album musicali che abbiano quale filo conduttore il tema della pace tra i popoli con il fine dichiarato di educare alla pace;

•promozione di incontri per illustrare il testo della legge che disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile di richiedere assistenza medica al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita. 

•incontri con produttori di alimenti a "km. 0" dove si esaltano i vantaggi della filiera corta – quali freschezza, stagionalità, tipicità del territorio, assenza di costi aggiuntivi, abbattimento inquinamento e sprechi. 

•riscoperta dei sapori antichi e delle ricette tradizionali attraverso la possibilità di visitare personalmente le aziende e di avere un filo diretto con il produttore. 

•L’Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

•L’Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. 

•L’Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso e nel rispetto delle altre disposizioni di legge in materia di raccolta fondi.

 

Art. 4 - Norme sull’ordinamento interno e associati

•L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è, pertanto, prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

•Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. 

•Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

•L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

 

Art. 5 - Procedura di ammissione

•Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda viene anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

•Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

•L’accoglimento della domanda deve essere iscritto nel libro degli associati ed è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. 

•L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all'assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'eventuale assemblea che si pronuncia sul ricorso dell'Associato dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

 

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

•partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

•essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;

•esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. 

•L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa annuale.

•Gli associati hanno il dovere di:

•adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;

•rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

•versare l’eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

 

Art. 7 - Cause di cessazione del rapporto associativo

•La qualità di associato si perde per:

•recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

•mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente e il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto.

2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:

•comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

•persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali; 

•aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità. 

•Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento appello. All’appellante deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l’appello dell’associato escluso, quest’ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

•L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 

Art. 8 - Volontari e attività di volontariato e persone retribuite

•I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

•L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgano attività nella stessa.

•L’Associazione deve inoltre, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore, assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

•L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. 

•La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

•Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto all'art. 16 del Codice del Terzo Settore.

 

Art. 9 - Organi dell’Associazione

•Sono organi dell’Associazione:

•l’Assemblea dei soci;

•il Consiglio Direttivo;

•l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo settore o qualora sia volontà dell’Assemblea;

•l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo settore o qualora sia volontà dell’Assemblea.

•L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

 

Art. 10 - Assemblea degli associati.

composizione, modalità di convocazione e funzionamento

•L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

•Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse due delega per associato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti dell’Associazione.

•L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:

•su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo; 

•su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, o il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, devono procedere in sua vece alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

•La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora, sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

•L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. In tale caso, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente. Nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. 

•L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

•Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

 

Art. 11 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

•È compito dell’Assemblea ordinaria:

•approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

•approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

•approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

•determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

•eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo settore o se ritenuto opportuno;

•eleggere e revocare l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo settore o se ritenuto opportuno; 

•decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;

•approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;

•deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;

•deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

•L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega). 

•Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

 

Art. 12 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

•È compito dell’Assemblea straordinaria:

•deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e sulle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;

•deliberare in merito allo scioglimento.

•Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

•Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

 

Art. 13 - L’Assemblea degli associati

 regole di voto

•Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

•L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. 

•Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

•Per le votazioni si procede con voto palese. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

•Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento. 

 

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo

composizione e durata in carica

•Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. 

•Il numero di consiglieri può variare da 3 (tre) a 5 (cinque) secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. 

•Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all’art. 2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

•I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo che diverrà operativo allo scadere del precedente Consiglio, con apposita riunione di passaggio delle consegne.

 

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo.  

regole di convocazione, di funzionamento e di voto

•Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest’ultimo caso, il Presidente deve provvedere al più presto alla convocazione del Consiglio Direttivo, che deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, o il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.

•La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.

•In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

•Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.

•Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

•Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. 

•Le votazioni si effettuano con voto palese. 

•Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

 

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

•Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

•curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea degli associati;

•redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

•redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

•redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

•nominare il Presidente, il vice-Presidente e il Segretario dell’Associazione;

•decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;

•redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

•decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;

•provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all’obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;

•deliberare la convocazione dell’Assemblea;

•decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

•ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;

•curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;

•deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

•deliberare l’istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero;

•adottare ogni provvedimento e misura necessari o utile al perseguimento ed attuazione delle finalità istituzionali, che non sia di competenza di altro organo;

•adottare ogni altro provvedimento necessario alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni. 

•Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

•Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

 

Art. 17 - Il Presidente

poteri e durata in carica

•Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. 

•Il Presidente dell’Associazione è nominato dai Consiglieri, all’interno del Consiglio Direttivo.

•La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.

•La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. 

•Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

•firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

•curare l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

•adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

•convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

•In caso di assenza o impedimento duraturi, il Presidente viene sostituito dal vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

 

Art. 18 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri 

del Consiglio Direttivo

1. La carica di consigliere si perde per: 

•dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

•revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;

•sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art. 14, co.3 del presente Statuto;

•perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.8 del presente Statuto.

•Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall’incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile, attingendo al primo dei non eletti nell'ultima elezione. In assenza di un nominativo nella lista dei non eletti, alla prima Assemblea utile viene/vengono eletto il consigliere mancante/i. Il/i consigliere/i eletto/i dall'Assemblea in sostituzione rimane/rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo vigente.

•Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

 

Art. 19 - L’organo di controllo

 composizione, durata in carica, funzionamento e competenze

•L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componenti eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. 

•Il componente dell’organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

•Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

•Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l’unico componente decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea. 

•Il componente dell’organo di controllo, a cui si applica l’art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione. 

•È compito dell’organo di controllo:

•vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

•vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

•esercitare il controllo contabile;

•esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

•attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

•partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio. 

•Nei casi previsti dall’art. 31, co. 1 del Codice del Terzo Settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

•L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

Art. 20 - L’organo di revisione

•L’organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente eletto dall’Assemblea. Il componente dell’organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

•L’organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. 

•L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

•Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

•Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell’organo di revisione decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea. 

•Il componente dell’organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

 

Art. 21 - Libri sociali e registri

•L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:

•il libro degli associati;

•il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

•il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

•il registro dei volontari, se presenti, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

•L’Associazione deve, altresì, tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato. 

•L’Associazione ha inoltre l’obbligo di conservare le relazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato. 

 

Art. 22 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

•Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

•È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

Art. 23 - Risorse economiche

•L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

•quote associative;

•contributi pubblici e privati;

•donazioni e lasciti testamentari;

•rendite patrimoniali;

•attività di raccolta fondi;

•rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

•proventi da attività di interesse generale e da attività diverse, ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo settore;

•ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

 

Art. 24 - Bilancio di esercizio

•L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni  dalla chiusura dell’esercizio. 

 

Art. 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

• Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto. 

• L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, co.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Codice del Terzo settore.

 

Art. 26 - Norme di rinvio

• Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.